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Apprendistato; contratti e formazione prolungati in caso di cassa Covid

In caso di cassa integrazione Covid, i contratti di apprendistato (e obbligo della relativa formazione) sono prolungati dell stesso periodo.
Da nota governativa e da indicazioni INPS "il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite."
La relativa formazione obbligatoria sull''apprendistato gode dello setsso slittamento

Apprendistato, prolungata la scadenza del contratto, e della formazione, in caso di cassa Covid

30/04/2021

Apprendistato, prolungata la scadenza del contratto, e della formazione, in caso di cassa Covid

I contratti di apprendistato in essere, in caso di cassa integrazione Covid, godono del prolungamento previsto per la normale cassa integrazione. Anche la formazione obbligatoria gode dello slittamenteo applicato.
In caso di utilizzo da parte dell’azienda della cassa integrazione covid, la durata dell’apprendistato viene prorogata in misura equivalente al periodo di cassa utilizzato; nella normativa emergenziale sulla cassa intergrazione Covid non ci sono disposizioni contrarie all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della L.n. 183/2014), che indicano “Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.”.

Anche l’INPS, con comunicazione (sulla estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai contratti di apprendistato) ha precisato che “In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, c. 4 del decreto di riordino, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante”.

Esempio: se un apprendista ha un orario di lavoro pari a 8 ore giornaliere ed è stato in cassa integrazione covid (oppure ha percepito l’assegno del FIS – Fondo Integrazione Salariale) per 80 ore, il contratto di apprendistato dovrà essere prorogato di 10 giorni (80 ore CIG : 8 ore = 10)

Va da sé che anche gli obblighi formativi degli apprendisti, i "corsi apprendistato", godono dello slittamento della durata del contratto di apprendistato.

I corsi apprendistato possono essere comunque e sempre svolti in modalità "a distanza", online o FAD; questo per tutti i tipi di contratti di apprendistato profesionalizzante o di mestiere, indipendentemente dalla durata del contratto di apprendistato, della classe di rischio o della mansione dell'apprendista

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